TERMINI E CONDIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2022


FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quant o applicabile – nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82100) e sue successive modificazioni.

Wonder Travel by Anna di Ialungobus Snc di Ialungo Anna & C. con sede in via Mazzano Romano, 31 00191 Roma iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al n. 03688791007 al REA n. RM 688799 Partita Iva n. 03688791007, gestore del sito web www.wondertravel.it, informa il Consumatore viaggiatore di leggere ed esaminare con attenzione, prima della prenotazione e dell'acquisto, le seguenti CONDIZIONI GENERALI, che possono, di volta in volta, subire variazioni.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che, per fatti a sé imputabili e o riconducibili, abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove il consumatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata, o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.

Resta tra le parti inteso che il diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento imputabile o riconducibile al T.O.; è pertanto escluso il diritto alla piena restituzione di quanto versato dal consumatore ove la modifica sia conseguente a caso fortuito ed il T.O. abbia corrisposto o debba corrispondere ai terzi fornitori di servizi somme delle quali non può esigere la ripetizione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i costi della biglietteria aerea con tariffa speciale che non può essere rimborsata in caso di mancata fruizione.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art . 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore una somma pari al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

Resta inteso che il diritto al risarcimento del danno non si applica qualora il consumatore sia stato informato dell’annullamento per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza.

RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
  • aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo - resasi necessaria per fatti all’organizzatore imputabili e\o riconducibili, esclusa pertanto ed in ogni modo l’ipotesi del caso fortuito di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art . 7/1° comma – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella misura indicata qui di seguito:

Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa normale o speciale o IT e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:

  • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni* prima della partenza;
  • 30% della quota di partecipazione da 29 a 21giorni* prima della partenza;
  • 50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni* prima della partenza;
  • 75% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni* prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. * giorni lavorativi (escluso il Sabato e i giorni festivi)

Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo no-stop) o con IT di gruppo intercontinentali – che comprendono pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:

  • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
  • 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
  • 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
  • 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. Recesso del consumatore per le pratiche con soggiorni compresi dal 15/12/2017 al 03/01/2018.

Le pratiche comprese nel suddetto periodo, avranno una gestione delle eventuali penali di cancellazione così compresa:

  • 50% della quota di partecipazione fino a 60 giorni data/partenza
  • 75% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni data/partenza
  • 100% della quota di partecipazione per cancellazioni pervenute negli ultimi 39 giorni.


Onde evitare spiacevoli ed onerose situazioni è consigliabile stipulare per ogni partecipante la polizza contro le penali derivanti da cancellazioni.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
In tutti i casi saranno addebitate le tasse d’iscrizione.
Nessun rimborso inoltre sarà accordato a quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello stesso.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali.

In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive:
Deregolamentazione delle condizioni generali di viaggio (da intendersi per persona):

  • 1. in caso di cancellazione del pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, sarà applicata la penalità totale dell’importo dovuto per il servizio di trasporto.
  • 2. Le normali penalità saranno applicate per le cancellazioni sui restanti servizi (eventuali biglietti aerei per voli speciali, servizi a terra etc.) che compongono il viaggio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Comunicazione ai sensi dell' Art.16 della Legge 296/98 "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".